Art. 4
Convalida
In vigore dal 7 lug 2010
Convalida
1. I comandanti delle navi da cattura, gli operatori delle tonnare, gli operatori degli impianti di allevamento, i rivenditori, gli esportatori o i loro rappresentanti autorizzati devono compilare, possibilmente per via elettronica, un documento di cattura fornendo le informazioni richieste nelle sezioni corrispondenti e chiederne la convalida conformemente al paragrafo 2 ogni volta che effettuano uno sbarco, un trasferimento, un ingabbiamento, un prelievo, un trasbordo, un’operazione di commercio interno o un’esportazione di tonno rosso.
2. Il documento di cattura è convalidato da un’autorità competente dello Stato membro di bandiera, della tonnara o dell’impianto di allevamento o dello Stato membro in cui è stabilito il venditore o l’esportatore. Gli Stati membri convalidano il documento di cattura per tutti gli esemplari di tonno rosso unicamente quando:
a)
la nave da cattura batte la bandiera dello Stato membro o la tonnara o l’impianto di allevamento sono stabiliti nello Stato membro in cui è stato effettuato il prelievo di tonno rosso,
b)
a seguito della verifica della partita è stato accertato che tutte le informazioni contenute nel documento di cattura sono esatte,
c)
i quantitativi cumulati da convalidare non superano i contingenti o i limiti di cattura imposti per ciascun anno di gestione, inclusi ove del caso i contingenti individuali assegnati alle navi da cattura o alle tonnare, e
d)
il tonno rosso soddisfa le disposizioni applicabili delle misure di conservazione e di gestione dell’ICCAT.
3. La convalida ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo non è richiesta nel caso in cui tutto il tonno rosso disponibile per la vendita sia marcato, secondo quanto indicato all’, dallo Stato membro di bandiera o della tonnara che lo ha pescato.
4. Qualora i quantitativi di tonno rosso catturati e sbarcati siano inferiori a una tonnellata o a tre esemplari, il registro di pesca o la nota di vendita possono essere utilizzati come documento di cattura provvisorio, in attesa della convalida del documento di cattura entro un termine di sette giorni e precedentemente al commercio interno o all’esportazione.
5. Il documento di cattura convalidato deve includere, ove del caso, le informazioni riportate nell’allegato II.
6. Un modello del documento di cattura figura nell’allegato III. Nei casi in cui una sezione del modello del documento di cattura non preveda uno spazio sufficiente per tracciare in modo completo i movimenti del tonno rosso dalla cattura alla commercializzazione, la sezione contenente le informazioni pertinenti può essere estesa con pagine supplementari aggiunte come allegato. L’autorità competente dello Stato membro interessato convalida l’allegato entro il più breve termine e comunque prima del movimento successivo del tonno rosso in questione.
7. Le istruzioni per l’emissione, la numerazione, il completamento e la convalida del documento di cattura sono indicate all’allegato V.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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