Art. 3
Disposizioni generali
In vigore dal 7 lug 2010
Disposizioni generali
1. Gli Stati membri chiedono la presentazione di un documento di cattura del tonno rosso («il documento di cattura») compilato per ciascun quantitativo di tonno rosso sbarcato o trasbordato nei propri porti, ingabbiato come specificato all’allegato IV e prelevato dai loro impianti di allevamento.
2. Ciascuna partita di tonno rosso facente oggetto di commercio interno, importata nel territorio dell’Unione o esportata o riesportata da quest’ultimo, è accompagnata da un documento di cattura convalidato, salvo nei casi in cui si applica l’, paragrafo 3, e, se del caso, da una dichiarazione di trasferimento ICCAT o da un certificato di riesportazione di tonno rosso convalidato («il certificato di riesportazione»).
Sono vietati gli sbarchi, i trasbordi, gli ingabbiamenti, i prelievi, le operazioni di commercio interno, le importazioni, le esportazioni e le riesportazioni di tonno rosso che non siano accompagnati da un documento di cattura e, ove applicabile, anche da un certificato di riesportazione compilati e convalidati.
3. Gli Stati membri non introducono tonno rosso in un impianto di allevamento non autorizzato da uno Stato membro, dalle PCC o non incluso nel registro ICCAT degli impianti autorizzati ad esercitare l’attività di allevamento del tonno rosso catturato nella zona della convenzione ICCAT.
4. Gli Stati membri dell’impianto di allevamento provvedono affinché le catture di tonno rosso siano introdotte in gabbie o serie di gabbie separate e siano suddivise in base allo Stato membro o alla PCC di origine.
5. In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri dell’impianto di allevamento provvedono affinché il tonno rosso catturato nel contesto di un’operazione di pesca congiunta, come definita dall’, lettera g) del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo (8) sia introdotto in gabbie o serie di gabbie separate e suddiviso in base alle operazioni di pesca congiunta.
6. Gli Stati membri dell’impianto di allevamento garantiscono che il tonno rosso sia prelevato dagli impianti nell’anno in cui è stato catturato, o prima dell’inizio della stagione di pesca con reti a circuizione se prelevato nell’anno seguente. Quando le operazioni di prelievo non sono portate a termine entro detto periodo, gli Stati membri dell’impianto di allevamento completano una dichiarazione di riporto annuale e la trasmettono alla Commissione entro 10 giorni dalla fine di detto periodo. Tale dichiarazione deve contenere almeno:
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la quantità (espressa in chili) e il numero di esemplari oggetto del riporto,
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l’anno di cattura,
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la composizione per taglia,
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lo Stato membro o la PCC di bandiera, il numero ICCAT e il nome della nave da cattura,
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i numeri di riferimento del documento di cattura corrispondenti alle catture oggetto del riporto,
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la denominazione e il numero ICCAT dell’impianto di ingrasso,
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il numero della gabbia, nonché
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informazioni sulle quantità prelevate (espresse in chili), una volta completate.
La Commissione inoltra tali dichiarazioni al segretariato dell’ICCAT entro 5 giorni.
7. Le quantità oggetto del riporto in conformità del paragrafo 6 sono introdotte in gabbie o serie di gabbie separate nell’impianto di allevamento e suddivise sulla base dell’anno di cattura.
8. Gli Stati membri di bandiera o della tonnara forniscono formulari di cattura unicamente alle proprie navi da cattura o tonnare autorizzate a pescare il tonno rosso nella zona della convenzione ICCAT, anche come catture accessorie.
9. Ciascun formulario di documento di cattura presenta un numero unico di identificazione. I numeri di identificazione sono specifici per ciascuno Stato membro di bandiera o Stato membro della tonnara e vengono attribuiti a ciascuna nave da cattura o tonnara. Tali formulari non sono trasferibili a un’altra nave da cattura o tonnara.
10. Ciascun lotto proveniente da partite frazionate o prodotto trasformato deve essere accompagnato da copie dei documenti di cattura recanti il numero di identificazione unico del documento di cattura originale in modo da consentirne la tracciabilità.
11. Il commercio interno, l’importazione, l’esportazione e la riesportazione di parti di tonno rosso diverse dalla carne (ossia teste, occhi, uova, interiora e code) sono esentati dall’osservanza dei requisiti del presente regolamento.
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