Art. 5

Marcatura

In vigore dal 7 lug 2010
Marcatura 1.   Gli Stati membri possono esigere che le proprie navi da cattura o le proprie tonnare appongano una marca su ciascun esemplare di tonno rosso, preferibilmente al momento dell’uccisione e comunque prima dello sbarco. Le marche presentano un numero specifico unico per ciascuno Stato membro e sono a prova di manomissione. I numeri delle marche sono associati al documento di cattura. 2.   Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione una sintesi dell’applicazione del programma di marcatura. La Commissione trasmette tali sintesi al segretariato dell’ICCAT entro un congruo periodo di tempo. 3.   L’uso di marche è autorizzato unicamente quando i quantitativi accumulati di catture non superano i contingenti per Stato membro o i limiti di cattura imposti per ciascun anno di gestione, inclusi, ove occorra, i contingenti individuali assegnati alle navi da cattura o alle tonnare.
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