Art. 7

Convalida della riesportazione

In vigore dal 7 lug 2010
Convalida della riesportazione 1.   Il certificato di riesportazione è convalidato dall’autorità competente dello Stato membro di esportazione. 2.   L’autorità competente convalida il certificato di riesportazione per la totalità dei prodotti di tonno rosso unicamente quando: a) è stato accertato che tutte le informazioni contenute nel certificato di riesportazione sono esatte; b) il documento o i documenti di cattura convalidati presentati unitamente al certificato di riesportazione sono stati accettati per l’importazione dei prodotti dichiarati nel certificato di riesportazione; c) i prodotti da riesportare sono, in parte o totalmente, gli stessi che figurano nel documento o nei documenti di cattura convalidati, e d) una copia del documento o dei documenti di cattura è allegata al certificato di riesportazione convalidato. 3.   Il certificato di riesportazione convalidato deve recare le informazioni riportate nell’allegato V.
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