Art. 6
Disposizioni generali
In vigore dal 7 lug 2010
Disposizioni generali
1. Gli Stati membri garantiscono che ciascuna partita di tonno rosso riesportata a partire dal proprio territorio sia accompagnata da un certificato di riesportazione convalidato.
Il certificato di riesportazione non deve essere compilato in caso di importazione di esemplari vivi di tonno rosso di allevamento.
2. L’operatore responsabile della riesportazione compila il certificato di riesportazione fornendo le informazioni richieste nelle sezioni corrispondenti e ne chiede la convalida per la partita di tonno rosso destinata alla riesportazione. Il certificato di riesportazione compilato deve essere accompagnato da una copia del documento o dei documenti di cattura convalidati relativi al tonno rosso precedentemente importato.
Storico versioni
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