Art. 10

Informazioni relative alla convalida e ai punti di contatto

In vigore dal 7 lug 2010
Informazioni relative alla convalida e ai punti di contatto 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione: a) il nome e indirizzo completo delle autorità competenti per la convalida e verifica dei documenti di cattura o dei certificati di riesportazione, b) il nome, la qualifica e un campione stampato del timbro o sigillo dei funzionari nominalmente investiti del potere di convalida, e c) se del caso, campioni delle marche di identificazione. 2.   La notifica indica la data a partire dalla quale l’informazione di cui al paragrafo 1 produce effetti. Ogni aggiornamento dei dati relativi alle autorità e ai funzionari responsabili della convalida viene trasmesso tempestivamente alla Commissione. 3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i punti di contatto da informare in merito a ogni questione relativa ai documenti di cattura o ai certificati di riesportazione, fornendone in particolare il nome. 4.   La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato dell’ICCAT.
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