Art. 12
Modifica degli allegati
In vigore dal 7 lug 2010
Modifica degli allegati
Per applicare le misure di conservazione adottate dall’ICCAT, la Commissione può modificare, mediante atti delegati in conformità dell’ e fatte salve le condizioni di cui agli , gli allegati del presente regolamento.
Nell’adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
Storico versioni
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