Art. 13

Esercizio della delega

In vigore dal 7 lug 2010
Esercizio della delega 1.   I poteri di adottare gli atti delegati di cui all’ sono conferiti alla Commissione per un periodo di cinque anni a partire dal 14 agosto 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi sei mesi prima della fine del periodo di cinque anni. La delega dei poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio la revochino in conformità dell’. 2.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 3.   I poteri per adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione fatte salve le condizioni di cui agli .
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