Art. 15

Obiezioni contro gli atti delegati

In vigore dal 7 lug 2010
Obiezioni contro gli atti delegati 1.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro il termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi. 2.   Se, alla scadenza di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata. 3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, l’atto non entra in vigore. L’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato indica le motivazioni delle sue obiezioni.
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