Art. 14

Revoca della delega

In vigore dal 7 lug 2010
Revoca della delega 1.   La delega di poteri di cui all’ può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. 2.   L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne di ciò l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell’adozione della decisione definitiva. 3.   La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione stessa. Prende effetto immediatamente o a una data successiva in essa specificata. Lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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