Art. 11
Relazione sul programma annuale
In vigore dal 7 lug 2010
Relazione sul programma annuale
1. Entro il 15 settembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione per via elettronica una relazione sul programma che includa le informazioni di cui all’allegato VI, relativa al periodo compreso tra il 1o luglio dell’anno precedente e il 30 giugno dell’anno in corso.
2. La Commissione redige la relazione annuale dell’Unione sul programma e la trasmette al segretariato dell’ICCAT entro il 1o ottobre di ogni anno.
Storico versioni
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