Art. 9
Svolgimento della verifica in loco e dell’indagine da parte di revisori o di esperti
In vigore dal 1 lug 2010
Svolgimento della verifica in loco e dell’indagine da parte di revisori o di esperti
1. Qualora l’autorità interpellata decida di consentire a revisori o esperti di svolgere la verifica in loco o l’indagine, tale attività è espletata conformemente alla procedura prevista dalla legge dello Stato membro sul cui territorio essa si svolge.
2. Qualora l’autorità interpellata decida di consentire a revisori o esperti di svolgere la verifica in loco o l’indagine, provvede a fornire loro l’assistenza necessaria per portare a termine tale compito.
3. Qualora l’autorità richiedente proponga di nominare dei revisori o degli esperti, trasmette all’autorità interpellata tutte le informazioni pertinenti riguardo l’identità e le qualifiche professionali degli stessi.
L’autorità interpellata provvede prontamente a comunicare all’autorità richiedente se accetta tale nomina.
Se l’autorità interpellata non accetta la nomina proposta o se l’autorità richiedente non propone la nomina di revisori o esperti, la prima ha il diritto di proporre essa stessa dei nominativi.
4. Se l’autorità interpellata e quella richiedente non trovano un accordo sulla nomina dei revisori o degli esperti, l’autorità interpellata decide se svolgere la verifica in loco o l’indagine in prima persona o se consentire l’espletamento di tale attività all’autorità richiedente.
5. A meno che le due autorità convengano diversamente, i costi pertinenti sono a carico dell’autorità che ha proposto la nomina dei revisori o degli esperti.
6. Se, nel corso dello svolgimento della verifica in loco o dell’indagine i revisori o gli esperti vengono a conoscenza di informazioni importanti che hanno rilevanza per lo svolgimento dei compiti di competenza dell’autorità interpellata, essi le trasmettono senza indebito ritardo a quest’ultima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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