Art. 11

Disposizioni specifiche relative a verifiche sul posto e indagini

In vigore dal 1 lug 2010
Disposizioni specifiche relative a verifiche sul posto e indagini 1.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione e quelle dello Stato membro di origine dell’OICVM si segnalano a vicenda eventuali verifiche in loco o indagini da intraprendere riguardo la società di gestione o l’OICVM della cui vigilanza sono rispettivamente responsabili. All’atto della ricezione della segnalazione, l’autorità ricevente può richiedere senza indebito ritardo all’autorità che emette tale segnalazione di includere nell’ambito della verifica in loco o dell’indagine gli aspetti sui quali l’autorità ricevente esercita la propria vigilanza. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione possono richiedere assistenza all’autorità competente dello Stato membro di origine dell’OICVM per verifiche in loco e indagini riguardanti i depositari di OICVM, se ciò è necessario per lo svolgimento dei compiti di vigilanza che le competono riguardo la società di gestione. 3.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM e quelle dello Stato membro di origine della società di gestione stabiliscono di comune accordo delle procedure per condividere i risultati ottenuti in seguito alle verifiche in loco e alle indagini sulla società di gestione e sull’OICVM della cui vigilanza sono responsabili. 4.   Ove necessario, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM e quelle dello Stato membro di origine della società di gestione stabiliscono di comune accordo ulteriori azioni da intraprendere riguardo la verifica in loco o l’indagine.
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