Art. 12

Scambio routinario di informazioni

In vigore dal 1 lug 2010
Scambio routinario di informazioni 1.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM informano immediatamente quelle degli Stati membri ospitanti l’OICVM e, nel caso in cui l’OICVM sia gestito da una società di gestione sita in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d’origine, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione, a proposito: a) di qualsiasi decisione concernente la revoca dell’autorizzazione ad un OICVM; b) di qualsiasi decisione presa nei confronti di un OICVM riguardo la sospensione dell’emissione, del riacquisto o del rimborso delle sue quote; c) di qualsiasi altra grave misura presa nei confronti dell’OICVM. 2.   Nel caso in cui l’OICVM sia amministrato da una società di gestione sita in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine dell’OICVM, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione informano immediatamente le loro omologhe dello Stato membro di origine dell’OICVM qualora la capacità di una società di gestione di assolvere correttamente i propri compiti rispetto all’OICVM gestito possa risultare seriamente compromessa o qualora la società di gestione non risponda agli obblighi fissati al capo III della direttiva 2009/65/CE. 3.   Qualora un OICVM sia gestito da una società di gestione sita in uno Stato membro diverso da quello d’origine dell’OICVM, le autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM e di quello della società di gestione facilitano lo scambio delle informazioni richieste al fine di esercitare le funzioni loro assegnate a norma della direttiva 2009/65/CE, inclusa la creazione di flussi di informazioni adeguati. Ciò comprende lo scambio delle informazioni reso necessario: a) dalle procedure per autorizzare una società di gestione a svolgere attività sul territorio di un altro Stato membro ai sensi degli articoli 17 e 18 della direttiva 2009/65/CE; b) dalle procedure per autorizzare una società di gestione a gestire un OICVM autorizzato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine della stessa, ai sensi dell’articolo 20 della direttiva 2009/65/CE; c) dalla vigilanza continua delle società di gestione e degli OICVM.
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