Art. 13

Scambio di informazioni non richiesto

In vigore dal 1 lug 2010
Scambio di informazioni non richiesto Le autorità competenti comunicano alle altre autorità competenti, senza previa richiesta e indebito ritardo, tutte le informazioni pertinenti che potrebbero rivelarsi importanti per lo svolgimento dei compiti stabiliti ai sensi della direttiva 2009/65/CE.
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