Art. 10

Richieste di assistenza per colloqui con persone site in un altro Stato membro

In vigore dal 1 lug 2010
Richieste di assistenza per colloqui con persone site in un altro Stato membro 1.   Qualora l’autorità richiedente ritenga necessario porre domande a persone site sul territorio di un altro Stato membro, inoltra una richiesta scritta alle autorità competenti di quest’ultimo. 2.   La richiesta contiene i seguenti elementi: a) motivi della richiesta, incluse le disposizioni legislative applicabili sul territorio dell’autorità richiedente sulle quali si basa la richiesta; b) ambito dei colloqui; c) azioni già intraprese dall’autorità richiedente; d) eventuali azioni da intraprendere da parte dell’autorità interpellata; e) metodologia proposta per i colloqui e motivazioni che hanno condotto l’autorità richiedente a sceglierla. 3.   La richiesta va presentata con sufficiente anticipo rispetto ai colloqui. 4.   Laddove la richiesta di assistenza per i colloqui con persone site sul territorio di un altro Stato membro sia urgente, è possibile trasmetterla via posta elettronica, confermandola in seguito per iscritto. 5.   L’autorità interpellata accusa ricezione della richiesta senza indebito ritardo. 6.   L’autorità richiedente fornisce tutte le informazioni richieste dall’autorità interpellata, in modo da consentire a quest’ultima di fornire l’assistenza necessaria. 7.   L’autorità interpellata trasmette senza indebito ritardo tutte le informazioni e i documenti a sua disposizione in quanto pertinenti o utili all’autorità richiedente, in base alle motivazioni e all’ambito dei colloqui. 8.   In base ai documenti e alle informazioni trasmesse come dal paragrafo 6 o 7, l’autorità interpellata e l’autorità richiedente valutano nuovamente la necessità di intraprendere dei colloqui. 9.   L’autorità interpellata decide se condurre i colloqui in prima persona o se consentire lo svolgimento di tale compito all’autorità richiedente. 10.   L’autorità interpellata e quella richiedente concordano sulle modalità di ripartizione dei costi relativi all’espletamento dei colloqui. 11.   L’autorità richiedente può partecipare ai colloqui richiesti in conformità al paragrafo 1. Prima e durante i colloqui, l’autorità richiedente può far pervenire delle domande da porre.
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