Art. 8

Svolgimento della verifica in loco e dell’indagine da parte dell’autorità richiedente

In vigore dal 1 lug 2010
Svolgimento della verifica in loco e dell’indagine da parte dell’autorità richiedente 1.   Qualora l’autorità interpellata decida di consentire all’autorità richiedente di svolgere la verifica in loco o l’indagine, tale attività è espletata conformemente alla procedura prevista dalla legge dello Stato membro sul cui territorio essa si svolge. 2.   In caso l’autorità interpellata decida di consentire all’autorità richiedente di svolgere la verifica in loco o l’indagine, provvede a fornire l’assistenza necessaria per portare a termine tale compito. 3.   Se nel corso della verifica in loco o dell’indagine l’autorità richiedente viene a conoscenza di informazioni importanti che hanno rilevanza per lo svolgimento dei compiti di competenza dell’autorità interpellata, la prima le trasmette senza indebito ritardo a quest’ultima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:584:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo