Art. 7

Svolgimento della verifica in loco e dell’indagine da parte dell’autorità interpellata

In vigore dal 1 lug 2010
Svolgimento della verifica in loco e dell’indagine da parte dell’autorità interpellata 1.   Qualora l’autorità interpellata decida di svolgere la verifica in loco o l’indagine in prima persona, lo fa conformemente alla procedura prevista dalla legge dello Stato membro sul cui territorio tale verifica in loco o indagine viene svolta. 2.   Qualora l’autorità richiedente chieda che i propri funzionari accompagnino quelli dell’autorità interpellata che espletano la verifica o l’indagine ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 5, della direttiva 2009/65/CE, le due autorità stabiliscono di comune accordo le modalità pratiche di tale partecipazione.
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