Art. 5
Ricevimento del fascicolo di notifica
In vigore dal 1 lug 2010
Ricevimento del fascicolo di notifica
1. Quando le autorità competenti dello Stato membro nel quale l’OICVM intenda commercializzare le proprie quote ricevono la documentazione loro spedita ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE, esse confermano alle loro omologhe dello Stato membro d’origine dell’OICVM al più presto, e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione del documento:
a)
se tutti gli allegati che devono essere elencati ai sensi dell’, paragrafo 1, del presente regolamento sono stati effettivamente ricevuti; e
b)
se la documentazione dovuta è visionabile o stampabile.
La conferma può essere spedita via posta elettronica alle autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM, utilizzando l’indirizzo designato ai sensi dell’, paragrafo 1, tranne nei casi in cui le autorità competenti pertinenti abbiano concordato un metodo più sofisticato di conferma dell’avvenuto ricevimento.
2. Se le autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM non hanno ricevuto conferma da parte delle loro omologhe nello Stato membro in cui l’OICVM intende commercializzare le proprie quote entro i termini stabiliti al paragrafo 1, esse contattano queste ultime per verificare se la trasmissione della documentazione completa ha avuto luogo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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