Art. 4
Trasmissione del fascicolo di notifica
In vigore dal 1 lug 2010
Trasmissione del fascicolo di notifica
1. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM trasmettono, via e-mail, la documentazione completa di cui all’articolo 93, paragrafo 3, primo e secondo comma, della direttiva 2009/65/CE alle autorità competenti dello Stato membro nel quale l’OICVM intenda commercializzare le proprie quote.
Come riportato nell’allegato I, ogni allegato alla lettera di notifica viene elencato nell’e-mail e trasmesso in un formato d’uso comune in grado di essere letto e stampato.
2. La trasmissione della documentazione completa, come riportata all’articolo 93, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE, non è da considerarsi avvenuta solo in uno dei seguenti casi:
a)
un documento di cui è richiesta la trasmissione è assente, incompleto o in un formato diverso da quello specificato al paragrafo 1;
b)
le autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM non utilizzano l’indirizzo e-mail designato dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale l’OICVM intende commercializzare le proprie quote ai sensi dell’, paragrafo 1;
c)
le autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM non hanno trasmesso la documentazione completa a seguito di un guasto tecnico del loro sistema elettronico.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM si assicurano dell’avvenuta trasmissione della documentazione completa di cui all’articolo 93, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE prima di segnalarla all’OICVM.
4. Se le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM vengono informate o vengono a conoscenza della mancata trasmissione della documentazione completa, procedono immediatamente al suo inoltro.
5. Le autorità competenti possono stabilire, di comune accordo, di sostituire le modalità di trasmissione della documentazione completa di cui all’articolo 93, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE con un metodo più sofisticato di comunicazione elettronica — rispetto all’e-mail — oppure istituire ulteriori procedure per rafforzare la sicurezza delle e-mail trasmesse.
Eventuali metodi alternativi o procedure rafforzate rispettano i termini di notifica stabiliti al capo XI della direttiva 2009/65/CE e non ledono la capacità dell’OICVM di accedere al mercato di uno Stato membro diverso da quello di origine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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