Art. 2
Forma e contenuto dell’attestato OICVM
In vigore dal 1 lug 2010
Forma e contenuto dell’attestato OICVM
Le autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM emettono l’attestato che comprova che l’OICVM soddisfa le condizioni imposte dalla direttiva 2009/65/CE ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 3, della medesima conformemente al modello che figura nell’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
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