Art. 2

Forma e contenuto dell’attestato OICVM

In vigore dal 1 lug 2010
Forma e contenuto dell’attestato OICVM Le autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM emettono l’attestato che comprova che l’OICVM soddisfa le condizioni imposte dalla direttiva 2009/65/CE ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 3, della medesima conformemente al modello che figura nell’allegato II del presente regolamento.
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Forma e contenuto dell’attestato OICVM (Art. 2 Regolamento (UE) 2010/584) — Testo vigente | Portale Normativo