Art. 3

Indirizzo e-mail designato

In vigore dal 1 lug 2010
Indirizzo e-mail designato 1.   Le autorità competenti designano un indirizzo e-mail allo scopo di trasmettere la documentazione di cui all’articolo 93, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE e in modo da poter procedere allo scambio di informazioni ai fini della procedura di notifica di cui allo stesso articolo. 2.   Le autorità competenti trasmettono l’indirizzo e-mail designato alle loro omologhe in altri Stati membri e si assicurano che eventuali modifiche apportate a tale indirizzo pervengano immediatamente a queste ultime. 3.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM trasmettono la documentazione completa di cui all’articolo 93, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE ai soli indirizzi e-mail designati delle autorità competenti dello Stato membro nel quale l’OICVM intenda commercializzare le proprie quote. 4.   Le autorità competenti stabiliscono una procedura per assicurare che l’indirizzo e-mail designato per la ricezione delle notifiche venga controllato ogni giorno lavorativo.
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