Art. 6
Richiesta di assistenza per verifiche in loco e indagini
In vigore dal 1 lug 2010
Richiesta di assistenza per verifiche in loco e indagini
1. L’autorità competente che intenda svolgere una verifica in loco o un’indagine sul territorio di un altro Stato membro («l’autorità richiedente») presenta una richiesta scritta all’autorità competente di tale Stato membro («l’autorità interpellata»). La richiesta contiene i seguenti elementi:
a)
motivi della richiesta, incluse le disposizioni legislative applicabili sul territorio dell’autorità richiedente sulle quali essa si basa;
b)
ambito della verifica in loco o dell’indagine;
c)
azioni già intraprese dall’autorità richiedente;
d)
eventuali azioni da intraprendere da parte dell’autorità interpellata;
e)
metodologia proposta per la verifica in loco o l’indagine e motivazioni che hanno condotto l’autorità richiedente a sceglierla.
2. La richiesta viene presentata con sufficiente anticipo rispetto alla verifica in loco o all’indagine.
3. Laddove la richiesta di assistenza per una verifica in loco o un’indagine sia urgente, è possibile trasmetterla via posta elettronica, confermandola in seguito per iscritto.
4. L’autorità interpellata accusa ricezione della richiesta senza indebito ritardo.
5. L’autorità richiedente fornisce tutte le informazioni richieste dall’autorità interpellata, in modo da consentire a quest’ultima di fornire l’assistenza necessaria.
6. L’autorità interpellata trasmette senza indebito ritardo tutte le informazioni e i documenti a sua disposizione in quanto pertinenti od utili all’autorità richiedente, in base alle motivazioni e all’ambito della verifica in loco o dell’indagine.
7. L’autorità interpellata e l’autorità richiedente valutano nuovamente la necessità della verifica in loco o dell’indagine in base ai documenti e alle informazioni trasmesse come dal paragrafo 5 o 6.
8. L’autorità interpellata decide se svolgere la verifica in loco o l’indagine in prima persona oppure se consentire di espletare tale compito all’autorità richiedente o a revisori o altri esperti.
9. L’autorità interpellata e quella richiedente concordano sulle modalità di ripartizione dei costi relativi all’espletamento della verifica in loco o dell’indagine.
Storico versioni
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