Art. 21

Uso di rimandi ad altre fonti di informazione

In vigore dal 1 lug 2010
Uso di rimandi ad altre fonti di informazione 1.   Nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori possono essere inclusi rimandi ad altre fonti di informazione, compresi il prospetto e le relazioni annuali o semestrali, a condizione che tutte le informazioni necessarie agli investitori per comprendere gli elementi essenziali del loro investimento figurino nel documento contenente le informazioni chiave. Sono consentiti rimandi al sito web dell’OICVM o della società di gestione, anche alle parti di tali siti dove figurano i prospetti e le relazioni periodiche. 2.   I rimandi di cui al paragrafo 1 orientano l’investitore verso la specifica sezione della fonte di informazione pertinente. Nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori possono essere usati diversi rimandi, ma il loro numero deve essere ridotto al minimo.
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