Art. 19
Uso di dati «simulati» per i risultati passati
In vigore dal 1 lug 2010
Uso di dati «simulati» per i risultati passati
1. L’uso di risultati simulati relativi al periodo nel quale i dati non erano ancora disponibili è consentito soltanto nei seguenti casi, a condizione che se ne faccia un uso corretto, chiaro e non fuorviante:
a)
una nuova categoria di azioni di un OICVM o di un comparto di investimento esistenti può simulare i propri risultati sulla base di quelli di un’altra categoria, ammesso che esse non differiscano in maniera sostanziale quanto alla loro partecipazione alle attività dell’OICVM;
b)
un OICVM feeder può simulare i propri risultati sulla base di quelli dell’OICVM master corrispondente, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
i)
la strategia e gli obiettivi dell’OICVM feeder non consentono di detenere attività diverse dalle quote dell’OICVM master e dalle attività liquide detenute a titolo accessorio;
ii)
le caratteristiche dell’OICVM feeder non differiscono in maniera sostanziale da quelle dell’OICVM master.
2. In tutti i casi per i quali i risultati sono stati simulati in conformità con il paragrafo 1, dal diagramma a barre deve risultare chiaro che si tratta di risultati simulati.
3. Un OICVM che modifica il proprio status giuridico ma resta stabilito nello stesso Stato membro continua ad indicare i propri risultati passati solo qualora l’autorità competente dello Stato membro in questione ritenga ragionevolmente che la modifica di status non avrà un impatto sui risultati dell’OICVM.
4. Nel caso delle fusioni di cui all’, paragrafo 1, lettera p), punti i), e iii), della direttiva 2009/65/CE, nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori sono mantenuti solo i risultati passati dell’OICVM ricevente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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