Art. 2

Principi generali

In vigore dal 1 lug 2010
Principi generali 1.   Gli obblighi stabiliti nel presente regolamento si applicano a tutte le società di gestione, per ciascun OICVM da esse gestito. 2.   Il presente regolamento si applica a tutte le società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE.
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