Art. 3

Principi relativi al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori

In vigore dal 1 lug 2010
Principi relativi al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori 1.   Il presente regolamento specifica in maniera esaustiva la forma e il contenuto del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (di seguito «documento contenente le informazioni chiave per gli investitori»). Salvo disposizioni contrarie contenute nel presente regolamento, tale documento non comprende altre informazioni o dichiarazioni. 2.   Le informazioni chiave per gli investitori sono corrette, chiare e non fuorvianti. 3.   Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori viene fornito in modo tale da garantire che gli investitori possano distinguerlo da altro materiale informativo. In particolare, non viene presentato o fornito in maniera tale da indurre gli investitori a considerarlo meno importante rispetto ad altre informazioni concernenti l’OICVM in questione e i rischi e i vantaggi di quest’ultimo.
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