Art. 5
Presentazione e linguaggio
In vigore dal 1 lug 2010
Presentazione e linguaggio
1. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori:
a)
è presentato e strutturato in modo da agevolarne la lettura, e scritto in caratteri di dimensione leggibile;
b)
è formulato con chiarezza e scritto in un linguaggio tale da far sì che l’investitore comprenda facilmente le informazioni comunicate. In particolare sarà necessario:
i)
utilizzare un linguaggio chiaro, succinto e comprensibile;
ii)
evitare l’uso di espressioni gergali;
iii)
evitare l’uso di termini tecnici quando si possono comunque usare termini di uso comune.
c)
è focalizzato sulle informazioni chiave di cui gli investitori hanno bisogno.
2. Qualora vengano usati dei colori, essi non compromettono la comprensibilità delle informazioni nei casi in cui il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori venga stampato o fotocopiato in bianco e nero.
3. Qualora venga usato il logo della società di gestione o del gruppo al quale essa appartiene, esso non distoglie l’attenzione degli investitori né oscura il testo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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