Art. 20
Contenuto della sezione «Informazioni pratiche»
In vigore dal 1 lug 2010
Contenuto della sezione «Informazioni pratiche»
1. Nella sezione «Informazioni pratiche» del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori figurano le seguenti informazioni che interessano gli investitori di tutti gli Stati membri nei quali l’OICVM è commercializzato:
a)
il nome del depositario;
b)
dove e come ottenere ulteriori informazioni relative all’OICVM, copie del prospetto, l’ultima relazione annuale e le relazioni semestrali successive, con la menzione della/e lingua/e in cui tali documenti sono disponibili e del fatto che possono essere ottenuti gratuitamente;
c)
dove e come ottenere informazioni pratiche, compreso dove reperire i prezzi più recenti delle quote;
d)
una dichiarazione attestante che la legislazione fiscale dello Stato membro di origine dell’OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore;
e)
la seguente dichiarazione:
«[Nome della società d’investimento o della società di gestione] può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l'OICVM.»
2. Qualora il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori venga elaborato per un comparto di investimento dell'OICVM, la sezione «Informazioni pratiche» include le informazioni di cui all’, paragrafo 2, compresi i diritti degli investitori di cambiare comparto.
3. Se del caso, la sezione «Informazioni pratiche» del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori fornisce le informazioni necessarie circa le categorie di azioni disponibili, conformemente all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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