Art. 25
Comparti di investimento
In vigore dal 1 lug 2010
Comparti di investimento
1. Nel caso in cui un OICVM si componga di due o più comparti di investimento, per ciascun comparto si produce un documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.
2. Ciascuno dei documenti di cui al paragrafo 1 contiene, nella sezione «Informazioni pratiche», le seguenti informazioni:
a)
una dichiarazione attestante che il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive un comparto di un OICVM, e, se del caso, che il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM menzionato all’inizio del documento stesso;
b)
una dichiarazione che precisi se le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge o meno, e le conseguenze che ciò può avere per l’investitore;
c)
una dichiarazione che precisi se l’investitore ha o meno il diritto di scambiare le quote che detiene in un comparto con quote di un altro comparto, e, se sì, dove ottenere informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto.
3. Qualora la società di gestione applichi una commissione all’investitore che scambia le quote del proprio investimento ai sensi del paragrafo 2, lettera c), e tale commissione differisca dalla commissione standard per l’acquisto o la vendita di quote, questa commissione viene indicata separatamente nella sezione «Spese» del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.
Storico versioni
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