Art. 27

Sezione «Informazioni pratiche»

In vigore dal 1 lug 2010
Sezione «Informazioni pratiche» Se del caso, la sezione «Informazioni pratiche» del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori viene integrata con l’indicazione della categoria selezionata come categoria rappresentativa, utilizzando il termine con il quale tale categoria è designata nel prospetto OICVM. La sezione «Informazioni pratiche» precisa anche se gli investitori possono ottenere informazioni circa le altre categorie degli OICVM commercializzate nel proprio Stato membro.
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Sezione «Informazioni pratiche» (Art. 27 Regolamento (UE) 2010/583) — Testo vigente | Portale Normativo