Art. 28

Sezione «Obiettivi e politica d’investimento»

In vigore dal 1 lug 2010
Sezione «Obiettivi e politica d’investimento» Qualora l’OICVM investa una parte significativa delle sue attività in altri OICVM o altri organismi di investimento collettivo ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/65/CE, la descrizione degli obiettivi e della politica d’investimento dell’OICVM che figura nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori contiene una breve spiegazione del modo in cui gli altri organismi di investimento collettivo sono selezionati su base continua.
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