Art. 23
Pubblicazione della versione riveduta
In vigore dal 1 lug 2010
Pubblicazione della versione riveduta
1. Nel caso in cui da una revisione effettuata ai sensi dell’ emerga la necessità di apportare modifiche al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, la versione riveduta del documento viene pubblicata rapidamente.
2. Nel caso in cui una modifica al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori sia il risultato previsto di una decisione presa dalla società di gestione, comprese le modifiche al prospetto, al regolamento del fondo o all’atto costitutivo della società di investimento, la versione riveduta del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori viene pubblicata prima che la modifica in questione entri in vigore.
3. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, completo di una presentazione debitamente riveduta dei risultati conseguiti in passato dall’OICVM, è pubblicato al più tardi 35 giorni lavorativi dopo il 31 dicembre di ogni anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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