Art. 22
Revisione delle informazioni chiave per gli investitori
In vigore dal 1 lug 2010
Revisione delle informazioni chiave per gli investitori
1. La società di gestione o società di investimento garantisce che il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori sia sottoposto a revisione almeno ogni dodici mesi.
2. Una revisione è effettuata prima di qualsiasi proposta di modifica al prospetto, al regolamento del fondo o all’atto costitutivo della società di investimento, qualora tali modifiche non siano state sottoposte a revisione in conformità con il paragrafo 1.
3. Una revisione è effettuata prima o dopo qualsiasi modifica ritenuta significativa alle informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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