Art. 22

Revisione delle informazioni chiave per gli investitori

In vigore dal 1 lug 2010
Revisione delle informazioni chiave per gli investitori 1.   La società di gestione o società di investimento garantisce che il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori sia sottoposto a revisione almeno ogni dodici mesi. 2.   Una revisione è effettuata prima di qualsiasi proposta di modifica al prospetto, al regolamento del fondo o all’atto costitutivo della società di investimento, qualora tali modifiche non siano state sottoposte a revisione in conformità con il paragrafo 1. 3.   Una revisione è effettuata prima o dopo qualsiasi modifica ritenuta significativa alle informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.
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Revisione delle informazioni chiave per gli investitori (Art. 22 Regolamento (UE) 2010/583) — Testo vigente | Portale Normativo