Art. 9
In vigore dal 26 apr 2010
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi sono tenuti a:
a)
fornire immediatamente alle autorità competenti del paese in cui risiedono o sono situati, i cui siti web figurano nell'allegato II, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell', e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità; nonché
b)
collaborare con le autorità competenti i cui siti web figurano nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.
2. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.
Storico versioni
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