Art. 7

In vigore dal 26 apr 2010
Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2010/356 — Testo vigente | Portale Normativo