Art. 8
In vigore dal 26 apr 2010
1. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo di cui all’elenco dell'allegato I:
a)
assistenza tecnica pertinente ad attività militari o alla fornitura, alla vendita, al trasferimento, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di beni e tecnologie militari inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (8);
b)
finanziamenti o assistenza tecnica pertinenti ad attività militari o alla fornitura, alla vendita, al trasferimento, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di beni e tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea;
c)
servizi di investimento pertinenti ad attività militari o alla fornitura, alla vendita, al trasferimento, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di beni e tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea.
2. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere il divieto di cui al paragrafo 1.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che hanno fornito finanziamenti o assistenza finanziaria qualora essi non sapessero, e non avessero alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.
Storico versioni
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