Art. 6
In vigore dal 26 apr 2010
In deroga all', le autorità competenti degli Stati membri, i cui siti web figurano nell'allegato II, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:
a)
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’ è stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;
b)
i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
c)
il vincolo o la sentenza non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di una entità o di un organismo di cui all'allegato I;
d)
il vincolo o la decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato; nonché
e)
lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la sentenza al comitato delle sanzioni.
Storico versioni
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