Art. 4
In vigore dal 26 apr 2010
1. L', paragrafi 1 e 2 non si applica alla messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessarie ad assicurare l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari urgenti alla Somalia da parte delle Nazioni Unite, di sue agenzie o programmi specializzati, di organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono aiuti umanitari o dei loro partner incaricati dell'attuazione.
2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche qualora essi non avessero saputo, e non avessero avuto alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni non avrebbero beneficiato di tale esenzione.
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