Art. 6
Applicazione dell’esenzione e soglie basate sulla quota di mercato
In vigore dal 24 mar 2010
Applicazione dell’esenzione e soglie basate sulla quota di mercato
1. Per i pool di coassicurazione o di coriassicurazione costituiti al solo scopo di coprire nuovi rischi, l’esenzione di cui all’ si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di costituzione del pool, a prescindere dalla quota di mercato detenuta dal pool.
2. I pool di coassicurazione o di coriassicurazione non rientranti nel campo d’applicazione del paragrafo 1, beneficiano dell’esenzione di cui all’ finché il presente regolamento rimane in vigore, a condizione che la quota di mercato combinata detenuta dalle imprese partecipanti non superi le soglie seguenti:
a)
nel caso dei pool di coassicurazione, il 20 % di qualsiasi mercato rilevante;
b)
nel caso dei pool di coriassicurazione, il 25 % di qualsiasi mercato rilevante.
3. Ai fini del calcolo della quota di mercato delle imprese partecipanti sul mercato rilevante si tiene conto:
a)
della quota di mercato detenuta dall’impresa partecipante con il pool in questione;
b)
della quota di mercato detenuta dall’impresa partecipante con un altro pool di cui l’impresa partecipante fa parte che operi sullo stesso mercato rilevante del pool in questione; e
c)
della quota di mercato detenuta dall’impresa partecipante fuori da ogni pool sul mercato rilevante del pool in questione.
4. Ai fini dell’applicazione della soglia basata sulla quota di mercato di cui al paragrafo 2, si applicano le norme seguenti:
a)
la quota di mercato viene calcolata sulla base dei premi lordi incassati; se non sono disponibili dati sui premi lordi incassati, per determinare la quota di mercato dell’impresa interessata si possono utilizzare stime fondate su altri dati di mercato attendibili, compresa la copertura assicurativa fornita o il valore dei rischi assicurati;
b)
la quota di mercato viene calcolata sulla base dei dati relativi all’anno civile precedente.
5. Qualora la quota di mercato di cui al paragrafo 2, lettera a), non superi inizialmente il 20 %, ma aumenti successivamente senza comunque superare il 25 %, l’esenzione di cui all’ continua ad applicarsi per un periodo di due anni civili consecutivi successivi a quello in cui la soglia del 20 % è stata superata per la prima volta.
6. Qualora la quota di mercato di cui al paragrafo 2, lettera a), non superi inizialmente il 20 %, ma aumenti successivamente oltre il 25 %, l’esenzione di cui all’ continua ad applicarsi nell’anno civile successivo a quello in cui il livello del 25 % è stato superato per la prima volta.
7. I benefici previsti ai paragrafi 5 e 6 non possono essere cumulati in modo da eccedere un periodo di due anni civili.
8. Qualora la quota di mercato di cui al paragrafo 2, lettera b), non superi inizialmente il 25 %, ma aumenti successivamente senza comunque superare il 30 %, l’esenzione di cui all’ continua ad applicarsi per un periodo di due anni civili consecutivi successivi a quello in cui la soglia del 25 % è stata superata per la prima volta.
9. Qualora la quota di mercato di cui al paragrafo 2, lettera b), non superi inizialmente il 25 %, ma aumenti successivamente oltre il 30 %, l’esenzione di cui all’ continua ad applicarsi nell’anno civile successivo a quello in cui è stato per la prima volta superato il livello del 30 %.
10. I benefici previsti ai paragrafi 8 e 9 non possono essere cumulati in modo da eccedere un periodo di due anni civili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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