Art. 5

Esenzione

In vigore dal 24 mar 2010
Esenzione Conformemente all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato e fatte salve le disposizioni del presente regolamento, l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi conclusi tra due o più imprese nel settore delle assicurazioni per quanto riguarda la costituzione e il funzionamento di pool di imprese di assicurazione o di imprese di assicurazione e di imprese di riassicurazione per la copertura in comune di una categoria specifica di rischi mediante la coassicurazione o la coriassicurazione.
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