Art. 4

Accordi esclusi dal beneficio dell’esenzione

In vigore dal 24 mar 2010
Accordi esclusi dal beneficio dell’esenzione Le esenzioni di cui all’ non si applicano qualora le imprese partecipanti concordino o assumano l’impegno, o impongano ad altre imprese, di non usare compilazioni o tavole diverse da quelle di cui all’, lettera a), o di non discostarsi dai risultati degli studi di cui all’, lettera b).
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