Art. 3

Condizioni di esenzione

In vigore dal 24 mar 2010
Condizioni di esenzione 1.   L’esenzione di cui all’, lettera a), si applica a condizione che le compilazioni o le tavole: a) si basino sulla raccolta di dati, relativi ad una serie di anni/rischio scelta come periodo di osservazione, che si riferiscano a rischi identici o comparabili in numero sufficiente per costituire una base che può essere trattata con metodi statistici e che produca dati relativi tra l’altro ai seguenti elementi: i) il numero di sinistri durante detto periodo; ii) il numero di rischi individuali assicurati in ogni anno/rischio durante il periodo di osservazione prescelto; iii) il totale degli indennizzi corrisposti o dovuti per i sinistri che sono sopravvenuti nel medesimo periodo; iv) l’importo dei capitali assicurati in ciascun anno/rischio nel periodo di osservazione prescelto; b) comportino una disaggregazione delle statistiche disponibili fino al livello di dettaglio adeguato sotto il profilo attuariale; c) non includano in alcun modo i caricamenti di sicurezza, i redditi derivanti dalle riserve, le spese amministrative o commerciali o i tributi fiscali o parafiscali, e non tengano conto né dei proventi di investimenti né degli utili previsti. 2.   L’esenzione di cui all’, lettera a), si applica a condizione che le compilazioni, le tavole o gli studi: a) non individuino le imprese di assicurazione interessate o gli assicurati; b) siano elaborati e diffusi indicando esplicitamente che non hanno valore vincolante; c) non contengano un’indicazione del livello dei premi commerciali; d) siano messi a disposizione, a condizioni ragionevoli, accessibili e non discriminatorie, di qualsiasi impresa di assicurazione che ne richieda copia, comprese le imprese di assicurazione non attive sul mercato geografico o del prodotto al quale le compilazioni, le tavole e i risultati degli studi in questione si riferiscono; e) salvo il caso in cui la non divulgazione sia oggettivamente giustificata per motivi di sicurezza pubblica, siano messi a disposizione, a condizioni ragionevoli, accessibili e non discriminatorie, delle associazioni di consumatori o delle organizzazioni di clienti che chiedano di avervi accesso in termini specifici e precisi con una motivazione debitamente giustificata.
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Condizioni di esenzione (Art. 3 Regolamento (UE) 2010/267) — Testo vigente | Portale Normativo