Art. 1
Definizioni
In vigore dal 24 mar 2010
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «accordo»: un accordo, una decisione di un’associazione di imprese o una pratica concordata;
2) «impresa partecipante»: un’impresa che è parte di un accordo e le imprese ad essa collegate;
3) «imprese collegate»:
a)
le imprese in cui una parte dell’accordo dispone direttamente o indirettamente:
i)
del potere di esercitare più della metà dei diritti di voto; o
ii)
del potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa; o
iii)
del diritto di gestire gli affari dell’impresa;
b)
le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell’accordo i diritti o i poteri elencati alla lettera a);
c)
le imprese nei confronti delle quali un’impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri elencati alla lettera a);
d)
le imprese nelle quali una parte dell’accordo insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) e c) o nelle quali due o più imprese di cui alle lettere a), b) e c) detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a);
e)
le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente:
i)
dalle parti dell’accordo o dalle rispettive imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d); o
ii)
da una o più parti dell’accordo, ovvero da una o più imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze;
4) «pool di coassicurazione»: i gruppi costituiti da imprese di assicurazione, direttamente o attraverso intermediari o agenti autorizzati, ad eccezione degli accordi di coassicurazione ad hoc sul mercato della sottoscrizione, mediante i quali una determinata parte di un dato rischio è coperta da un primo assicuratore e la parte rimanente del rischio da assicuratori successivi che sono invitati a coprire la parte rimanente, che:
a)
convengono di sottoscrivere in nome e per conto di tutti i partecipanti l’assicurazione di una determinata categoria di rischio; o
b)
incaricano delle imprese di assicurazione un intermediario comune o un organismo comune costituito a tale scopo di sottoscrivere e gestire l’assicurazione di una determinata categoria di rischi a loro nome e per loro conto;
5) «pool di coriassicurazione»: i gruppi costituiti da imprese di assicurazione, direttamente o attraverso intermediari o agenti autorizzati, eventualmente con il concorso di una o più imprese di riassicurazione, ad eccezione degli accordi di coriassicurazione ad hoc sul mercato della sottoscrizione, mediante i quali una determinata parte di un dato rischio è coperta da un primo assicuratore e la parte rimanente del rischio da assicuratori successivi che sono invitati a coprire la parte rimanente, per:
a)
riassicurare reciprocamente tutti o parte dei loro impegni per una certa categoria di rischi;
b)
in via accessoria, assumere in nome e per conto di tutti i partecipanti la riassicurazione della medesima categoria di rischi;
6) «nuovi rischi»:
a)
rischi che non esistevano in precedenza e per la cui copertura assicurativa è necessario sviluppare un prodotto assicurativo completamente nuovo, che non consiste nell’estensione, nel miglioramento o nella sostituzione di un prodotto assicurativo esistente; o
b)
in via eccezionale, i rischi la cui natura, sulla base di un’analisi obiettiva, è cambiata in maniera così sostanziale che non è possibile stabilire in anticipo quale capacità di sottoscrizione sia necessaria per coprire tale rischio;
7) «premio commerciale»: il prezzo praticato all’acquirente di una polizza di assicurazione.
Storico versioni
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