Art. 1

Definizioni

In vigore dal 24 mar 2010
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1)   «accordo»: un accordo, una decisione di un’associazione di imprese o una pratica concordata; 2)   «impresa partecipante»: un’impresa che è parte di un accordo e le imprese ad essa collegate; 3)   «imprese collegate»: a) le imprese in cui una parte dell’accordo dispone direttamente o indirettamente: i) del potere di esercitare più della metà dei diritti di voto; o ii) del potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa; o iii) del diritto di gestire gli affari dell’impresa; b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell’accordo i diritti o i poteri elencati alla lettera a); c) le imprese nei confronti delle quali un’impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri elencati alla lettera a); d) le imprese nelle quali una parte dell’accordo insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) e c) o nelle quali due o più imprese di cui alle lettere a), b) e c) detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a); e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente: i) dalle parti dell’accordo o dalle rispettive imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d); o ii) da una o più parti dell’accordo, ovvero da una o più imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze; 4)   «pool di coassicurazione»: i gruppi costituiti da imprese di assicurazione, direttamente o attraverso intermediari o agenti autorizzati, ad eccezione degli accordi di coassicurazione ad hoc sul mercato della sottoscrizione, mediante i quali una determinata parte di un dato rischio è coperta da un primo assicuratore e la parte rimanente del rischio da assicuratori successivi che sono invitati a coprire la parte rimanente, che: a) convengono di sottoscrivere in nome e per conto di tutti i partecipanti l’assicurazione di una determinata categoria di rischio; o b) incaricano delle imprese di assicurazione un intermediario comune o un organismo comune costituito a tale scopo di sottoscrivere e gestire l’assicurazione di una determinata categoria di rischi a loro nome e per loro conto; 5)   «pool di coriassicurazione»: i gruppi costituiti da imprese di assicurazione, direttamente o attraverso intermediari o agenti autorizzati, eventualmente con il concorso di una o più imprese di riassicurazione, ad eccezione degli accordi di coriassicurazione ad hoc sul mercato della sottoscrizione, mediante i quali una determinata parte di un dato rischio è coperta da un primo assicuratore e la parte rimanente del rischio da assicuratori successivi che sono invitati a coprire la parte rimanente, per: a) riassicurare reciprocamente tutti o parte dei loro impegni per una certa categoria di rischi; b) in via accessoria, assumere in nome e per conto di tutti i partecipanti la riassicurazione della medesima categoria di rischi; 6)   «nuovi rischi»: a) rischi che non esistevano in precedenza e per la cui copertura assicurativa è necessario sviluppare un prodotto assicurativo completamente nuovo, che non consiste nell’estensione, nel miglioramento o nella sostituzione di un prodotto assicurativo esistente; o b) in via eccezionale, i rischi la cui natura, sulla base di un’analisi obiettiva, è cambiata in maniera così sostanziale che non è possibile stabilire in anticipo quale capacità di sottoscrizione sia necessaria per coprire tale rischio; 7)   «premio commerciale»: il prezzo praticato all’acquirente di una polizza di assicurazione.
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