Definizione data dalla norma indicata.
i gruppi costituiti da imprese di assicurazione, direttamente o attraverso intermediari o agenti autorizzati, eventualmente con il concorso di una o più imprese di riassicurazione, ad eccezione degli accordi di coriassicurazione ad hoc sul mercato della sottoscrizione, mediante i quali una determinata parte di un dato rischio è coperta da un primo assicuratore e la parte rimanente del rischio da assicuratori successivi che sono invitati a coprire la parte rimanente, per: a) riassicurare reciprocamente tutti o parte dei loro impegni per una certa categoria di rischi
Fonte: reg-2010-03-24-267 — art. 1 →