Art. 2

Esenzione

In vigore dal 24 mar 2010
Esenzione Conformemente all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato, e fatte salve le disposizioni del presente regolamento, l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi conclusi tra due o più imprese nel settore delle assicurazioni per quanto riguarda: a) l’elaborazione e la diffusione in comune dei dati necessari ai seguenti scopi: i) calcolo del costo medio della copertura di un determinato rischio in passato (in appresso «compilazioni»); ii) elaborazione di tavole di mortalità e tavole di frequenza delle malattie, degli infortuni e delle invalidità ai fini delle assicurazioni che comportano un elemento di capitalizzazione (in appresso «tavole»); b) realizzazione di studi in comune sull’impatto probabile di circostanze generali esterne alle imprese interessate che possono influenzare la frequenza e l’entità dei sinistri futuri per un determinato rischio o una determinata categoria di rischi o la redditività di diversi tipi di investimenti (in appresso «studi») e la diffusione dei risultati di tali studi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:267:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo