Art. 2
Esenzione
In vigore dal 24 mar 2010
Esenzione
Conformemente all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato, e fatte salve le disposizioni del presente regolamento, l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi conclusi tra due o più imprese nel settore delle assicurazioni per quanto riguarda:
a)
l’elaborazione e la diffusione in comune dei dati necessari ai seguenti scopi:
i)
calcolo del costo medio della copertura di un determinato rischio in passato (in appresso «compilazioni»);
ii)
elaborazione di tavole di mortalità e tavole di frequenza delle malattie, degli infortuni e delle invalidità ai fini delle assicurazioni che comportano un elemento di capitalizzazione (in appresso «tavole»);
b)
realizzazione di studi in comune sull’impatto probabile di circostanze generali esterne alle imprese interessate che possono influenzare la frequenza e l’entità dei sinistri futuri per un determinato rischio o una determinata categoria di rischi o la redditività di diversi tipi di investimenti (in appresso «studi») e la diffusione dei risultati di tali studi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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