Art. 7

Condizioni di esenzione

In vigore dal 24 mar 2010
Condizioni di esenzione L’esenzione di cui all’ si applica a condizione che: a) ciascuna impresa partecipante abbia il diritto di recedere dal pool, con preavviso ragionevole, senza subire sanzioni; b) le regole del pool non obblighino le imprese partecipanti al pool ad assicurare o riassicurare attraverso il pool e non impediscano alle imprese partecipanti al pool di assicurare o di riassicurare fuori dal pool, in tutto o in parte, i rischi del tipo coperto dal pool; c) le regole del pool non limitino l’attività del pool o delle imprese partecipanti all’assicurazione o alla riassicurazione di rischi situati in una determinata zona geografica dell’Unione; d) l’accordo non limiti la produzione o le vendite; e) l’accordo non ripartisca i mercati o i clienti; e f) le imprese partecipanti ad un pool di coriassicurazione non concordino i premi commerciali praticati per l’assicurazione diretta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:267:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo