Art. 7
Condizioni di esenzione
In vigore dal 24 mar 2010
Condizioni di esenzione
L’esenzione di cui all’ si applica a condizione che:
a)
ciascuna impresa partecipante abbia il diritto di recedere dal pool, con preavviso ragionevole, senza subire sanzioni;
b)
le regole del pool non obblighino le imprese partecipanti al pool ad assicurare o riassicurare attraverso il pool e non impediscano alle imprese partecipanti al pool di assicurare o di riassicurare fuori dal pool, in tutto o in parte, i rischi del tipo coperto dal pool;
c)
le regole del pool non limitino l’attività del pool o delle imprese partecipanti all’assicurazione o alla riassicurazione di rischi situati in una determinata zona geografica dell’Unione;
d)
l’accordo non limiti la produzione o le vendite;
e)
l’accordo non ripartisca i mercati o i clienti; e
f)
le imprese partecipanti ad un pool di coriassicurazione non concordino i premi commerciali praticati per l’assicurazione diretta.
Storico versioni
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