Art. 8

Periodo transitorio

In vigore dal 24 mar 2010
Periodo transitorio Il divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica nel periodo compreso tra il 1o aprile 2010 e il 30 settembre 2010 agli accordi già in vigore al 31 marzo 2010 che non soddisfano le condizioni di esenzione di cui al presente regolamento, ma soddisfano le condizioni di esenzione di cui al regolamento (CE) n. 358/2003.
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