Art. 5
Permessi di pesca speciali
In vigore dal 22 mar 2010
Permessi di pesca speciali
1. I permessi di pesca speciali di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008 indicano i gruppi di attrezzi e le zone geografiche per i quali sono rilasciati.
2. Per le navi operanti con un attrezzo regolamentato in una qualsiasi zona geografica e appartenenti a un gruppo di navi escluso dall’applicazione del regime di gestione dello sforzo ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008, il permesso di pesca speciale indica l’attività o le caratteristiche tecniche per le quali è stata concessa l’esclusione e le condizioni applicabili alla stessa.
3. Il formato e il contenuto dell’elenco delle navi titolari di un permesso di pesca speciale di cui all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1342/2008, sono conformi all’allegato II. L’elenco è aggiornato dagli Stati membri, che, entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui sono effettuate, vi registrano le modifiche eventualmente apportate al numero di navi o ai permessi di pesca speciali rilasciati.
4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri il link alla pagina del loro sito internet ufficiale su cui è pubblicato l’elenco delle navi titolari di un permesso di pesca speciale. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi modifica di tale link entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è effettuata.
5. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati riguardanti gli elenchi delle navi titolari di un permesso di pesca speciale e le eventuali modifiche di tali elenchi siano debitamente archiviati. Le informazioni archiviate sono trasmesse alla Commissione su richiesta di quest’ultima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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