Art. 3

Domanda di esclusione

In vigore dal 22 mar 2010
Domanda di esclusione 1.   Ai fini dell’esclusione di un gruppo di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una domanda di esclusione corredata di informazioni atte a dimostrare che il gruppo di navi considerato soddisfa la condizione stabilita all’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1342/2008 e a comprovare il rispetto della condizione prevista all’, paragrafo 2, lettera c), dello stesso regolamento. 2.   La domanda è trasmessa in formato elettronico e in conformità dei requisiti stabiliti nell’allegato I. Le domande complete ricevute almeno un mese prima di una riunione plenaria dello CSTEP sono trasmesse al comitato per essere valutate durante tale riunione. Le domande ricevute dopo tale termine possono essere inviate allo CSTEP per essere valutate durante la riunione successiva. 3.   Se un gruppo di navi è escluso dal regime di gestione dello sforzo a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008, lo sforzo di pesca che può essere associato all’attività o alle caratteristiche tecniche di tale gruppo e che ha contribuito a stabilire il valore di riferimento dello sforzo non è più preso in conto ai fini della fissazione dello sforzo di pesca massimo ammissibile. 4.   Se un gruppo di navi è reinserito nel regime di gestione dello sforzo a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008, lo sforzo di pesca assegnato al gruppo di sforzo considerato è adeguato tenendo conto degli adeguamenti annuali dello sforzo effettuati da quando è stato stabilito il valore di riferimento dello sforzo per tale gruppo di sforzo. 5.   Se una nave non soddisfa più i requisiti specificati nella decisione di esclusione, in particolare per quanto riguarda l’attività o le caratteristiche tecniche del gruppo di navi, lo Stato membro imputa lo sforzo di pesca esercitato da tale nave nel corso della campagna di pesca allo sforzo di pesca massimo ammissibile.
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